Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare 24 marzo 2011 n. 3641/C, ha voluto precisare che ai fini dell’avvio di un’impresa individuale, il dato “attività economica” assume valore giuridico e va iscritto assieme al dato “oggetto dell’impresa” nel registro delle imprese. Secondo le osservazioni del Ministero, entrambe le dichiarazioni sono volte ad indicare l’ambito di operatività dell’impresa stessa.
In effetti, la circolare emessa dal ministero si è resa necessaria per via dell’introduzione della procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, come stabilito dall’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, tanto che diverse Camere di commercio hanno chiesto al Ministero dello sviluppo economico se anche per le imprese individuali fosse necessaria una distinzione, analoga a quella già in essere per le società, tra “oggetto”, dato giuridico da iscrivere nel registro delle imprese che individua l’attività che l’impresa può svolgere, e “attività” relativa.
Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato, come deciso dal provvedimento legislativo, presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti relativi.
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
In particolare, la circolare precisa che nel caso in cui l’oggetto dell’impresa individuale comprenda più “attività”, possono essere attivate distintamente, mediante la denuncia, per ciascuna, della “data di inizio”. Ma non solo, risulta anche possibile “attivare” solo una parte delle “attività” dell’impresa, denunciando la data del loro “inizio”, mentre le rimanenti restano inattive.
La mancata denuncia dell’attivazione del proprio oggetto costituisce per l’impresa individuale un’omissione sanzionabile non più ai sensi delle norme del codicie civile ma secondo la disciplina del REA, così come la mancata denuncia della data di cessazione dell’attività.