Il lavoratore libero professionista deve essere iscritto in un apposito albo per poter esercitare la propria professione. Questa è una considerazione inderogabile tanto che la giurisprudenza considera l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge assolutamente priva di ogni effetto: chi svolge un attività di questo tipo senza essere iscritto all’albo di riferimento non ha diritto a nessun compenso.
In effetti, secondo quanto stabilisce il nostro codice civile una prestazione di questo tipo è assolutamente nullo privando il contratto di qualsiasi effetto e che la richiesta di un compenso rientrerebbe tra la fattispecie di arricchimento senza causa.
È necessario, però, considerare, allo scopo di stabilire la nullità prevista dall’articolo 2231 del codice civile, e verificare se la prestazione espletata dal lavoratore autonomo rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o abilitazione.
La Corte Costituzionale ha può volte ribadito questa posizione tanto che il sistema degli ordinamenti professionali, secondo l’autorevole corte, non deve tutelare l’interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di una società, ecco perché la sfera di competenza professionale deve essere intesa in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. 345 del 1995).
Una successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale, la n. 418 del 1996, ha osservato che la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva. In realtà, l’individuazione delle attitività riservate non è un’operazione semplice, perchè, nel nostro sistema, le disposizioni comportano, da una parte, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall’altra, la non limitazione dell’ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.
È anche vero che il libero professionista, in quanto tale, non può di certo comprimere gli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.