Con la risoluzione n.26/E del 26 marzo 2010 l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato le risposte già date al Forum lavoro del 17 marzo scorso su quesiti in materia di reddito di lavoro dipendente.
Con particolare riferimento alla problematica dei ticket restaurant, dalla risoluzione dell’Agenzia si ricava che le prestazioni sostitutive della mensa aziendale concorrono a formare reddito di lavoro dipendente limitatamente all’importo eccedente 5,29 euro.
In effetti, in base alle disposizioni dell’articolo 51 del TUIR, al buono pasto viene attribuito un valore nominale e pertanto l’imponibile ai fini fiscali, con riferimento al singolo buono, è costituito dalla differenza tra il valore nominale e l’importo di 5,29 euro.
In effetti, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Si precisa che l’ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.
La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.
Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale.
Per queste considerazioni si porta a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura.
Ecco perché, per l’Agenzia delle Entrate, l’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.