Il ministero del lavoro in una nota del 16 agosto ha messo in evidenza il Decreto legge che individua ulteriori ed immediate misure per la stabilizzazione finanziaria, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell’occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività economiche.
In effetti, come ricorda lo stesso Ministero il decreto riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda di realizzare specifiche intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività .
Le intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Si chiarisce che le specifiche intese potranno operare anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e ai contratti collettivi nazionali di lavoro e che beneficeranno, in coerenza con la normativa vigente, della applicazione della imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione.
Non solo, la manovra bis 2011 riconosce pienamente valido l’accordo alla Fiat dove attualmente sono in corso diversi ricorsi presentati alla magistratura del lavoro da parte della FIOM. In effetti, grazie all’articolo 8 le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Per il ministro Maurizio Sacconi
Le norme approvate in materia di lavoro contengono il cuore dello Statuto dei lavori in quanto attribuiscono ai contratti aziendali o territoriali la capacità di regolare tutto ciò che attiene all’organizzazione del lavoro e della produzione anche in deroga i contratti collettivi e alle disposizioni di legge quando non attengano ai diritti fondamentali nel lavoro che in quanto tali sono inderogabili e universali. Come si e già fatto nei Paesi che hanno più intense relazioni industriali il cuore della contrattazione diventa l’azienda o il territorio.
non mi voglio dilungare sono solamente esterefatto dal clima che si distende qui nel ns. PAESE…AVEVA PERSAGITO TUTTO LA BUONANIMA DI ENZO BIAGI:
GUARDATE COSA DISSE NEL 1999:
http://www.youcandid.com/video/d526bd001225ef339d73215f90593cce/