Con la manovra di luglio, in particolare all’articolo 18 della legge n. 111/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio, il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.
Ora la norma dispone che si possano concedere riconoscimenti economici a chi, non rientrando nell’ambito della tutela di sostegno dell’articolo 7 della legge n. 223/1991, disponga del trattamento di disoccupazione con requisiti normali. L’eventuale trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero pari alla durata del trattamento dell’indennità di disoccupazione.
La nuova disposizione legislativa ha apportato alcuni chiarimenti in fatto di indennità di mobilità e sul trattamento di disoccupazione con requisiti normali.
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità (che presuppone una richiesta all’INPS del lavoratore da presentare entro 68 giorni dalla data del licenziamento) è riconosciuta ai lavoratori posti in mobilità da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 4 della legge n. 223/1991) che possano far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati (comprese ferie, festività, gravidanza, puerperio ed infortuni) con un rapporto di lavoro a carattere continuativo.
La durata massima è di 12 mesi, elevati a 24 per gli “over 40” ed a 36 per gli “over 50”: nelle aree del Mezzogiorno la durata è elevata di ulteriori 12 mesi. L’indennità spetta in misura percentuale del trattamento di CIGS ed è del 100% per i primi 12 mesi e dell’80% per i periodi successivi.
Ricordiamo che gli importi sono stati fissati, per il 2011, dalla circolare INPS n. 25 del 4 febbraio 2011.
E’ importante sapere che il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità e perde la relativa indennità quando viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato o con contratto di lavoro parasubordinato (co.co.pro. e mini co.co.co.) o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.
I lavoratore in mobilità che intende intraprendere un’attività autonoma viene cancellato dalle liste e, a richiesta, può percepire anticipatamente l’intero ammontare di indennità di mobilità spettante.
Il lavoratore in mobilità che viene assunto con contratto di lavoro part-time o a tempo determinato mantiene l’iscrizione nella lista, l’indennità di mobilità rimane sospesa, le giornate di lavoro non vengono calcolate ai fini della determinazione del periodo di durata dell’indennità spettante.