All’articolo 18 della legge n. 111/2011 sono contenuti alcune modifiche in materia di prestazioni previdenziali. In particolare ai commi 6, 7, 8 e 9 si intende intervenire sull’ Indennità integrativa speciale, ossia le disposizioni contenute nei commi messi in evidenza riguardano, tra gli altri, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e quelli ex IPOST.
In particolare, l’articolo 18, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che l’articolo 10, quarto comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è implicitamente abrogato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Il successivo comma 7 precisa che, secondo il citato art 21 della legge 730/83, le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.
Il comma 8 dispone che l’articolo 21, ottavo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo del decreto-legge n. 17 del 1983.
Infine, il comma 9, prescrive che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza.
Tutto ciò premesso, le Direzioni territoriali dovranno definire le situazioni pendenti secondo la normativa di cui al citato art. 18 della legge 111/2011 e, per quanto riguarda le pronunce in materia della Corte dei Conti sfavorevoli all’Istituto e non ancora passate in giudicato o per le quali non risulti decorso il termine per proporre appello, le Sedi stesse vorranno prestare ogni necessaria collaborazione agli Uffici legali per la relativa tempestiva impugnativa innanzi all’Autorità giudiziaria.