La materia dei contratti a termine, in modo particolare nel settore dello spettacolo, è un aspetto rilevante perché tanto che Confcommercio, attraverso una idonea istanza di interpello, ha chiesto al Ministero del lavoro sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001.
Nello specifico, si chiede se sia consentito assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di un singolo spettacolo o di una serie di spettacoli, nell’ambito di una o più stagioni teatrali e/o liriche, ovvero se a tal fine sia necessaria una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di categoria.
Occorre ricordare che la materia è stata modificata dalla legge n. 247/2007 attuativa del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007 nonché, più di recente, dalla legge n. 133/2008).
Il disposto contenuto all’articolo 1 del decreto n. 368/2001 è stato infatti modificato al fine di consentire l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Il Ministero ribadisce che, ai fini della stipulazione di contratti a termine, non è necessario che l’impresa si trovi a dover fronteggiare esigenze valutabili esclusivamente in termini di eccezionalità o straordinarietà perché questo particolare strumento può essere anche a fronte di situazioni rientranti nella normale ed ordinaria attività imprenditoriale.
Il Ministero ricorda che la temporaneità del contratto è il parametro sul quale deve essere misurata la fondatezza poste a fondamento della stipulazione del contratto, nei casi in cui non si rinvenga la necessità di assunzioni a tempo indeterminato.
Per questa ragione, il contratto non è più lecito solo se si ravvisa, da parte del datore di lavoro, una finalità fraudolenta sulla base di criteri desumibili tra la durata e l’attività lavorativa: ecco perché si ritiene che la stipulazione di un contratto a termine per la produzione di un singolo spettacolo o di una serie di spettacoli o per una o più stagioni teatrali o liriche costituisca una valida ragione di tipo organizzativo o produttivo.