L’Inps ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n 116 del 4 aprile 2011 e con messaggio n. 14448/2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Per il nostro istituto previdenziale in caso di parto prematuro e di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre può posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del bambino in famiglia. Non solo, in base alle considerazioni sulle opportunità, la stessa facoltà è riconosciuta da parte dell’Inps anche al padre qualora si avvalga dell’astensione al posto della madre.
Questa particolarità può succedere, ad esempio, in caso di decesso della madre o per gravi infermità oltre all’eventuale abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.
L’Inps precisa, attraverso il messaggio n. 14448/2011, e ribadisce a chiare lettere che il ricovero ospedaliero del neonato rinvia il congedo di maternità e in caso di parto prematuro, con la relativa degenza presso una struttura ospedaliera, produce l’effetto di rinviare il congedo alla madre.
In effetti, questa nuova interpretazione comporta il rinvio del congedo di maternità, per lo meno per la quota spettante dopo il parto, dalla data di ingresso in famiglia, ossia dalla data delle dimissioni del neonato dalla struttura ospedaliera.
Il messaggio del nostro istituto previdenziale precisa anche che il differimento del congedo non può essere chiesto nella fattispecie del parto cosiddetto a termine o in caso di parto prematuro a patto che il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma che sia dovuta ad altri motivi.
Le nuove istruzioni operative dell’Inps comportano l’onere della prova alla lavoratrice; in effetti, è questa che deve acquisire, e presentare alla struttura competente di zona, la certificazione medica che attesti la relazione tra la nascita prematura del neonato e il suo immediato ricovero rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso cui il neonato è ricoverato e la stessa struttura deve attestare la data di dimissioni del neonato.