La camera ha approvato la “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” e passa così la palla al Senato.
Il disegno di legge in esame è finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale attraverso misure che interessano diversi settori: in particolare, la ricerca sanitaria, la sicurezza delle cure, le professioni sanitarie, la sanità elettronica, i registri di rilevante interesse sanitario.
In particolare, l’articolo 11 sostituisce l’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Infatti, il nuovo articolo consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali (medici). In questo modo la nuova norma limita l’incompatibilità di esercizio professionale in farmacia alle sole professioni di medico e di farmacista.
Al contrario, l’articolo 12 introduce e disciplina l’istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
In base al testo presente nel disegno di legge approvato dalla Camera con il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 20.000 euro.
Non solo, l’articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. Lo stesso articolo include le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie e introduce, nell’ambito del codice penale, l’articolo 348-bis, sull’esercizio abusivo della professione sanitaria.