È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, ossia il nuovo Testo unico dell’apprendistato. Infatti, il governo ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, che attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 riforma il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nell’art. 46 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro). Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni.
Il provvedimento si compone di sette articoli e tra le cose più importanti sono sicuramente da ricordare la tipologia del contratto di apprendistato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 1) anche se occorre fare eccezione il settore delle cosiddette “attività stagionali”, per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato.
È opportuno anche ricordare che all’articolo 2 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale disciplinano, attraverso la contrattazione collettiva o accordi interconfederali, la tipologia contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati.
Si ricorda, in effetti, che deve essere prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
Non solo, secondo il testo approvato si ricorda che in questa particolare forma contrattuale è previsto il divieto di ricorrere al cottimo e la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011.