In arrivo la risoluzione n. 101/E dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce la modalità per il versamento, attraverso il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In effetti, ricordiamo che una delle precedenti manovre economiche, luglio 2011, aveva istituito l’addizionale erariale alla tassa automobilistica a partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto del 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.
La stessa Agenzia delle Entrate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, informa che sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica.
All’articolo 2 del decreto del 7 ottobre 2011 si prevede che, limitatamente per l’anno 2011, l’addizionale è corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il versamento dell’addizionale è effettuato esclusivamente con le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 101/E, mette in evidenza che per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
- “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
- “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”