Il Ministero del lavoro ha diffuso una nuova circolare, la n. 27 dello scorso 24 ottobre 2011, che si propone di illustrare diversi chiarimenti che ha più parti sono state richieste al fine di dare una corretta lettura del testo presente all’articolo 9 dell’ultima manovra correttiva.
In effetti, la circolare n. 27 offre una chiave di lettura abbastanza completa in merito al collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni, visto le recenti modifiche apportate alla materia dall’art. 9 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011.
Ricordiamo che l’articolo 9 della legge n. 148 dello scorso 14 settembre 2011 riscrive alcuni punti dell’articolo 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68. In sostanza, ora gli obblighi sul collocamento obbligatorio devono essere rispettati a livello nazionale, ovvero per rispettare gli previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
Dal nuovo testo si recepisce che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale. Non solo, i datori di lavoro possono, a livello territoriale, assumere presso un’unità produttiva più lavoratori con diritto al collocamento di quanto previsto per quella singola unità, usando automaticamente le eccedenze per compensare il numero minore di assunti in altre unità.
In base alla circolare del Ministero l’unico adempimento cui le imprese interessate sono tenute è l’invio online del Prospetto Informativo ai servizi regionali secondo le modalità già stabilite a suo tempo dal Decreto interministeriale del 2 novembre 2010. Al contrario, i datori di lavoro del settore pubblico non possono invocare questo automatismo.
È bene ricordare che il nuovo sistema di compensazione ribadisce il rispetto degli obblighi di assunzione già previsti dagli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 e supera il DPR del 10 ottobre 2000 n. 333 che, tra l’altro, subordinava l’operatività della compensazione alla concessione di una esplicita autorizzazione delle competenti autorità, ovvero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o della Direzione provinciale del lavoro.