L’Inpdap, con la circolare del 9 novembre 2011 n. 16, ha fornito alcuni chiarimenti sul decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
L’Istituto previdenziale del settore pubblico ha emesso la circolare una volta acquisito l’assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pervenuto con nota prot. 36/0003260 del 7 novembre 2011.
L’Inpdap chiarisce, tra l’altro, l’importo dell’ultimo stipendio ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio in caso di incarichi dirigenziali inferiori a tre anni conferiti a dirigenti civili delle amministrazioni statali (articolo 1, comma 32).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 32, mediante l’aggiunta di un periodo al comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni (possibili solo se il termine finale dell’incarico stesso coincide con il limite di età per il collocamento a riposo), ai fini dell’individuazione della base pensionabile di cui all’art. 43, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico stesso.
La circolare precisa che la disposizione ha effetti solo per i dirigenti civili delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, cui venga conferito un incarico inferiore a tre anni, iscritti a fini pensionistici alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS) e, ai fini delle prestazioni di fine servizio, all’ex ENPAS.
Non solo, con la circolare si precisa che non è destinatario della disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 165/2011 e l’articolo 43 del DPR 1092/73 (es. forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare e personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
Allo stesso modo non risulta destinatario dell’articolo 1, comma 32, il dirigente statale che ricopre un incarico pari o superiore a tre anni che si dimetta dal rapporto di lavoro prima che siano decorsi tre anni dal conferimento dell’incarico medesimo.