La Flexsecurity è una delle proposte che possono dare quelle risposte che l’Unione Europea richiede da diverso tempo in fatto di flessibilità e di maggiori capacità di licenziamento da parte delle imprese.
La Flexsecurity, proposta di Pietro Ichino, coinvolge tre componenti: il lavoratore, il datore di lavoro e le magenzie di ouplacement insiemre ai centri di formazione e riqualificazione professionale. La grossa novità è che con questa proposta si riconosce la possibilità di procedere a riduzione del personale per motivi economici e organizzativi.
Leggendo il testo proposto si apprende che, successivamente alla stipula del patto di prova, il licenziamento non disciplinare deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell’azienda, con un massimo di dodici: la frazione di anno si computa in proporzione. Dal momento della comunicazione del preavviso il lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del rapporto, con conseguente godimento della corrispondente indennità sostitutiva. Egli ha il diritto alla prosecuzione della prestazione lavorativa in azienda, nelle condizioni precedenti alla comunicazione del licenziamento, salvo che l’azienda o il reparto abbia cessato del tutto l’attività; decorsi sei mesi dalla comunicazione, il datore ha la facoltà di esonerare il lavoratore dalla prestazione anche senza il suo consenso, versandogli la retribuzione corrispondente al preavviso non lavorato.
Una volta cessato il rapporto di lavoro al prestatore è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso e quando il prestatore abbia maturato due anni di servizio in azienda, la stipulazione del contratto di ricollocazione.
In favore del lavoratore è anche prevista l’erogazione da parte dell’impresa di una indennità complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, tale che il trattamento complessivo risulti pari al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al 70% per il terzo.
Il lavoratore deve comunque svolgere iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle sue capacità.