I sistemi di tipo GPS permettono di tracciare il percorso dei mezzi utilizzati in ambito lavorativo o per tenere sotto controllo veicoli utilizzati per trasportare valori; in effetti, la moderna tecnologia può essere utilizzata per assicurare la necessaria protezione ai beni del datore di lavoro ma, è altrettanto vero, che può anche essere usata in modo improprio e lesivo dei diritti del lavoratori, ossia così come previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Il Garante della Privacy ha deciso di intervenire in un dibattito che, per sua natura, coinvolge diversi interessi e soggetti detentori di diritti giuridici, così il necessario contemperamento tra la tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro ha convinto il Garante della Privacy circa il legittimo utilizzo dei sistemi di localizzazione dei veicoli impiegati nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il provvedimento del 4 ottobre 2011 ha però posto in evidenza la necessaria tutela dei diversi diritti coinvolti e ha prescritto l’osservanza di precise condizioni necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, secondo i principi cui è ispirato il Codice della Privacy.
Il Garante ha anche ricordato che – ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice – il datore di lavoro che si avvale di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, deve rispettare diverse condizioni che finalizzate anche alla tutela del singolo lavoratore.
In particolare, il datore di lavoro deve rispettare il principio di necessità , ovvero la posizione del veicolo non deve continuamente monitorata dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. Non solo, è anche necessario che il datore rispetti il principio di pertinenza e non eccedenza e che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.
Il Garante suggerisce anche di collocare una apposita informativa all’interno del veicolo che ponga in evidenza la necessaria segnalazione del veicolo sottoposto a localizzazione.