Il lavoro a chiamata (o “contratto intermittente”) è una particolare forma contrattuale che viene riservate alle imprese che necessitano di prestazioni extra. Si tratta di un contratto sottostante rapporti di la voro a breve e brevissimo termine, che possono permettere all’impresa di fronteggiare dei carichi di lavoro extra, evitando di sovraccaricare con straordinari la propria gamma di risorse umane stabilmente impiegate nell’oranigramma.
Il 1 dicembre 2011 è quindi scattato il decorso del periodo delle vacanze natalizie (in termine il 10 gennaio 2012) che permetterà pertanto di sfruttare al suo interno il c.d. lavoro intermittente, introdotto a suo tempo dalla riforma Biagi. Una forma contrattuale che si rivolge ai giovani con meno di 25 anni di età in stato di attuale disoccupazione, o ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche titolari di una pensione.
Il lavoro regola unicamente lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo (o, appunto, intermittente) individuate dai contratti collettivi nazionali, o dal Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda gli archi temporali di riferimento, il contratto è utilizzabile solo in alcune fasce dell’anno, come l’attuale periodo di vacanze natalizie, i weekend (cioè dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì mattina), nelle vacanze pasquali (quest’anno, dal 9 al 18 aprile), nelle ferie estive (dal 1 giugno al 30 settembre) e negli altri periodi eventualmente individuati dalla contrattazione collettiva.
Al fine di evitare abusi di questa forma contrattuale, la legge stabilisce come non si possa utilizzare il lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, presso unità produttive che siano interessate da procedimenti collettivi per la riduzione del personale, o che abbiano sospeso i rapporti, o dato seguito a una riduzione di orario con diritto alla CIGS, e presso le imprese che non abbiamo effettuato alcuna valutazione dei rischi.