L’Inpdap, l’ente previdenziale di riferimento del segmento pubblico, ha deciso di predisporre e diffondere una nuova nota operativa, la n. 42 del 2 dicembre 2011, che fornisce diversi chiarimenti in materia di differimento del versamento di acconti di imposta di cui al DPCM 21 novembre 2011.
Ricordiamo che il DCPM del 21 novembre 2011 ha previsto un differimento, con il saldo IRPEF da versare entro il primo semestre del 2012, di 17 punti percentuali a carico dei soggetti, ossia persone fisiche, che sono tenuti all’adempimento in questione per il 30 novembre 2011. L’Inpdap precisa che l’articolo 1 dispone che il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in forza di questa disposizione, devono essere esclusi dalla rideterminazione dell’acconto all’82% i soggetti che hanno avuto trattenuta solo la prima rata di acconto 2011 da assistenza fiscale.
La nota operativa dell’Inpdap dispone che i pensionati che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale 2011 e che hanno avuto già la trattenuta del 1° e 2° (o unico acconto) provvederà a restituire con il rateo di pensione del mese di dicembre 2011 la differenza tra l’intero acconto già trattenuto al 99% e quanto previsto dal DPCM (82% dell’intero acconto 2011).
L’ente previdenziale pubblico ricorda che per i trattamenti pensionistici in carico presso la sede di Roma estero la restituzione verrà effettuata sulla rata di gennaio 2012.
L’Inpdap, poi, ha anche chiarito in che modo provvederà alla sua restituzione ricorrendo ad alcuni esempi esplicativi. Ad esempio, se un pensionato ha già avuto trattenuto il 99% (990 euro) di quanto dovuto (1.000 euro), avrà restituita la differenza di 170 euro, calcolata tra il 99% di 1.000 euro (990 euro) già trattenuto e l’82% di 1.000 euro (820 euro) ricalcolata a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal DPCM in esame.
Al contrario, nel caso che lo stesso pensionato ha avuto una trattenuta inferiore al 99% ma superiore all’82%, l’Inpdap provvederà alla restituzione del maggior importo.
Non solo, se l’importo trattenuto è stato inferiore all’82% dovuto, l’Inpdap provvederà ad inviare la comunicazione di debito residuo da modello 730, indicando l’importo dovuto al netto del differimento del 17%.