L’Inps, attraverso il messaggio n. 23448 del 9 dicembre 2011, ha dato alcune indicazioni a proposito del rimborso del secondo acconto Irpef ai pensionati che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
In effetti, per via della riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2011, tra l’altro prevista dal DPCM del 21 novembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011, l’Inps ha predisposto un mandato di pagamento per il rimborso dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di secondo acconto Irpef, nonché gli eventuali rimborsi derivanti da modelli integrativi prevenuti dopo l’estrazione della rata di pensione di dicembre.
In base alle indicazioni diffuse dall’Istituto, il pagamento sarà effettuato dal 15 dicembre 2011 con le modalità scelte dall’interessato e già in uso per il pagamento della rate di pensione.
Per i soggetti interessati, l’Istituto ha pertanto predisposto un mandato di pagamento aggiuntivo con l’importo eventualmente trattenuto a titolo di secondo acconto Irpef, nonché gli eventuali rimborsi derivanti da modelli integrativi pervenuti dopo l’estrazione della rata di pensione di dicembre.
In caso di accredito in conto corrente o libretto di risparmio il rimborso è previsto per importi superiori a 12 euro,, mentre per pagamenti allo sportello il rimborso è previsto per importi di almeno 50 euro.
L’Inps, sempre attraverso il suo messaggio, ha informato che dall’elaborazione sono state escluse le situazioni dei soggetti che avevano conguagli da assistenza fiscale sia a credito che a debito.
Non solo, l’Ente previdenziale ha anche predisposto la possibilità di visualizzare la propria situazione accedendo alla procedura di assistenza fiscale, nella intranet, sezione assicurato pensionato.
Il nostro maggiore ente previdenziale del settore privato invita le sedi ad effettuare le operazioni dovute entro il 15 dicembre 2011 comprese il pagamento dell’importo a credito, al netto delle trattenute, segnalandolo in procedura con funzione Gestione Contabile, nel caso in cui residui un credito per il pensionato e la compensazione credito e debito, segnalandola con la gestione contabile, cui seguirà l’interruzione generalizzata con invio delle lettere.