La Banca Centrale Europea a decorrere dallo scorso 14 dicembre 2011 ha modificato il tasso ufficiale di riferimento nella misura dell’1% con l’intento di dare fiato all’economia. Il nuovo tasso ufficiale di riferimento incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti di previdenza.
Gli interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno pertanto essere calcolati al tasso del 7%.
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011, mentre quelli già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 7% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.
L’Inps attraverso la sua circolare del 16 dicembre n. 158 informa che la decisione della Banca Centrale Europea comporta anche la variazione delle sanzioni civili; in effetti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’articolo 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,50% in ragione d’anno.
La medesima misura del 6,50% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge e, infile, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,50% annuo.
La stessa circolare dell’Inps informa che la decisione comporta anche delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.