Premesso che la tassazione prevista dello 0,1% non sarà applicabile alle somme versate per la previdenza integrativa, occorre precisare che il governo Monti ha deciso, per effetto della manovra salva-Italia, di istituire, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie (ivi compresi i c/c) detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e sui vari titoli contenuti in un deposito titoli.
Occorre precisare che in base all’articolo 19 del Dl 201/2011, per il periodo d’imposta 2012 è dovuta l’imposta di bollo per un ammontare pari allo 0,1% del valore complessivo di mercato dei prodotti e degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, con un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente all’anno 2012, con un importo massimo pari a 1.200 euro. A decorrere dal 2013, l’aliquota applicabile sarà pari allo 0,15%.
La base imponibile è determinata sul valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L’imposta è applicata dagli intermediari depositari in sede di invio delle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari; per espressa previsione normativa, tali comunicazioni si considerano, in ogni caso, inviate almeno una volta nel corso dell’anno, nonché alla chiusura del rapporto anche laddove non sussista un obbligo di invio o di redazione; nel caso di comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo (frazione di anno) rendicontato.
Detto questo possiamo ricapitolare chiarendo che dal 2012 si pagherà ogni anno il bollo sui buoni fruttiferi postali, un investimento da sempre preferito dalla maggior parte dei lavoratori italiani, pari allo 0,1% del valore nel 2012 e dello 0,15% del valore dal 2013 con un minimo di 34,2 euro (e un massimo di 1.200 solo per il 2012).
È anche opportuno chiarire che solo per i buoni postali è prevista l’esenzione, così come prevede il decreto
esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000
Ciò comporta che per il valore del buono si deve considerare il valore di rimborso (non quello all’emissione) e il bollo sarà applicato sul totale dei buoni posseduti per intestatario.