Il decreto Milleproroghe ha disposto i nuovi termini per il cumulo dei voucher per il lavoro accessorio con prestazioni integrative salario o di sostegno al reddito. In effetti, secondo il disposto i termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Questo vuol dire che anche nell’anno 2012 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio, legge 33/2009.
Non solo, è anche opportuno ricordare che il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore e deve essere computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Altra importante novità si trova sul versante dei concorsi pubblici. A questo riguardo si ricorda che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, risulta essere prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012: a questo riguardo è considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.