Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni
in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In effetti, risultano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 gli accordi, approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del Ministro del Lavorodatore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.
Non solo, nel corso della medesima seduta la Conferenza permanente ha espresso anche parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In particolare, ricordiamo che la formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore e i contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti dall’articolo 19.
Sono argomenti del corso quali l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione oltre alle modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.