Di certo, l’attuale situazione economica spinge continuamente le imprese a ricercare incentivi e sgravi contributi per tentare di ridurre le proprie spese a vantaggio di uno sviluppo economico e di questi le forme come l’apprendistato, il tirocinio, o stage sono contratti fondamentali per il mercato del lavoro e la loro importanza sta nel fatto che nascono per favorire l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro.
In particolare, il contratto di apprendistato ha recentemente apportato significative modifiche riformando il Testo Unico inserendo nuovi criteri contributivi: l’imprenditore che assume apprendisti ha una contribuzione molto minore rispetto all’ordinaria.
In effetti, secondo le attuali disposizioni l’imprenditore ha la possibilità, a patto che il lavoratore venga formato secondo criteri contrattuali e regionali, paga il 10% se se ha più di 9 dipendenti e addirittura niente se ha meno di 9 dipendenti fino al 2016 e successivamente, se non sarà prorogata questa disciplina, per le imprese fino a 9 dipendenti la contribuzione seguirà una regola che prevede la crescita progressiva con il passare degli anni: 1.5% il primo anno, 3% il secondo e dell 10% il terzo anno.
Non solo, qualora il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato conferma il rapporto di lavoro è possibile utilizzare ulteriori vantaggi fiscali.
Con le modifiche introdotte con il decreto 138/2011 dello scorso agosto, meglio conosciuto come manovra di agosto, sono state anche approntate modifiche sui tirocini formativi: i tirocini non formativi non possono avere durata superiore a sei mesi e che i tirocini non curriculari possono essere sottoscritti con neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Nello specifico possiamo ricordare che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale, in carenza della quale trova applicazione l’art. 18 della legge n. 196/1997 ed il DM applicativo del 12 maggio 1998. La riserva regionale è conseguenza del fatto che in materia di formazione la competenza è di tali organi (o delle Province autonome) come sottolineato dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 50/2005.