Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso un aggiornamento delle FAQ pervenute a seguito della pubblicazione della Circolare n. 24 del 12 settembre 2011. In effetti, la Circolare fornisce chiarimenti in merito all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011), che introduce livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi, al fine di ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.
Ricordiamo che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Si ricorda anche che in assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
In base alle nuove indicazioni si precisa che il limite massimo di 6 mesi deve essere riferita al singolo tirocinio. Più in particolare è possibile che lo stesso neo laureato/neo diplomato svolga più di un tirocinio formativo ex art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi.
In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali.
Appare altresì possibile la contestuale attivazione di tirocini di diverso tipo a favore di un medesimo soggetto, laddove ricorrano i presupposti di legge.