Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 1 del 27 gennaio 2012, ha risposto ad un quesito del Federimorchiatori (Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori), in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell’art. 33 della Legge n. 104/1992. Più in particolare l’istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale anche in considerazione degli obblighi derivanti dall’attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare.
Infatti, secondo la Direzione del Ministeroe premesso che l’ipotesi avanzata descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, in ogni caso, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza.
In effetti, la problematica è stata in parte affrontata con risposta ad interpello n. 31/2010 nel quale l’istante poneva alcune questioni legate alla sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal lavoratore avente diritto, alla individuazione di chi – datore di lavoro o dipendente – stabilisce le date di fruizione del permesso e della facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso.
A tali problematiche la Scrivente aveva risposto evidenziando tra l’altro la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile quando il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e che segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.