La Camera ha approvato il disegno di legge denominato come Comunitaria 2011 e passa ora la decisione al Senato. Nel Ddl troviamo l’articolo 14 che recepisce la direttiva dell’Unione Europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte della pubblica amministrazione.
L’articolo 14 reca l’attuazione diretta dell’articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, la direttiva 2011/7/UE interviene sulla materia dei ritardi di pagamento dettando nuove e più dettagliate disposizioni e abrogando, a decorrere dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE (articolo 13 della direttiva 2011/7/UE).L’articolo 14 prevede che entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge Comunitaria, sia l’esecutivo a emanare uno o più decreti legislativi per recepire la direttiva sui pagamenti, dettando i tempi di 30 o 60 giorni per i debiti delle Pa e delle imprese e ricordiamo che il debito totale della Pa ammonterebbe tra i 60 e i 70 miliardi di euro. La direttiva 2011/7/UE, entrata in vigore il 15 marzo 2011, indicava quale termine per il recepimento nel diritto interno degli Stati membri il 16 marzo 2013 (articoli 12 e 14).
Pur tuttavia, a livello comunitario, è stata avanzata la proposta di anticipare de facto di un anno il recepimento di tale direttiva negli ordinamenti nazionali. L’anticipo di un anno per il recepimento della direttiva in esame è considerato, dalle Istituzioni comunitarie, funzionale all’accrescimento del potenziale di crescita economica dell’Area e costituisce una specifica misura di aiuto nei confronti delle PMI.
Non solo, il Ddl prevede anche la responsabilità civile dei giudici, introdotta con un emendamento, anche se questo aveva ricevuto parere negativo dal relatore del provvedimento, mentre l’articolo 26 novella il d.lgs. 206 del 2007 che ha dato attuazione alladirettiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,e alla direttiva 2006/100/CE,che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania. In particolare, viene modificato l’articolo 10, comma 1, riguardante le modalità di informazione ai fini dell’esercizio della prestazione di servizi nel territorio nazionale da parte di cittadini comunitari.La modifica prevede che la volontà di esercitare una prestazione di servizi deve essere comunicata all’autorità competente “in anticipo” rispetto alla prestazione di servizi stessa, e non più 30 giorni prima.