L’Inps, con la circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012, informa di aver aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2012.
I nuovi valori saranno in vigore dal 1 gennaio 2012 al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento. Così come stabilisce l’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00 e anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
In sostanza, si applicano gli importi previsti per le indennità di mobilità, in particolare per gli inporti retributivi inferiore o uguale a 2.014,77 euro mensili spettano un’indennità lorda di 931,28, mentre per le retribuzioni superiori a 2.014,77 euro spetta un importo lordo di 1.119,32.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.