Le recenti novità introdotte dal nuovo apprendistato ha posto in evidenza che un contratto di questo tipo è legittimo anche se non esiste la forma scritta ma solo una comunicazione al centro per l’impiego territoriale. In assenza di questa particolarità, così come precisa la nota Inail 434/2012, ci troviamo nella casistica di lavoro nero e non è più possibile regolarizzare questa incongruenza con l’instaurazione di un contratto di apprendistato.
Per gli effetti delle novità introdotte si precisa che il nuovo regime sanzionatorio contempla due differenti ipotesi: inadempimento formativo, ossia la formazione che deve garantire il datore di lavoro al proprio apprendista, e l’inosservanza dei principi (per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).
Nel primo caso, gli ispettori del Ministero del Lavoro, solo in presenza di una formazione recuperabile, possono adottare il provvedimento di disposizione dando al datore un giusto tempo per rimediare e adempire alla legge. In tal caso gli ispettori dell’Inail dovranno fare segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente.
Nella seconda fattispecie è necessario che il datore di lavoro rispetti i diversi procedimenti predisposti a questo scopo dal legislatore. Infatti, l’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato non può ritenersi compiuto con la sola consegna della copia di comunicazione di assunzione al centro per l’impiego), ma è d’obbligo che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro.
Si ricorda che la sanzione scatta anche nel caso in cui la formalizzazione della forma scritta risulti successiva all’effettiva instaurazione del rapporto, ovvero diversa o incompleta relativamente ai contenuti previsti e obbligatori dal contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato.
Ricordiamo che il legislatore ha disciplinato all’art. 19 della legge 25/55, la sola ipotesi per così dire “fisiologica” di trasformazione del contratto di apprendistato in un normale contratto a tempo indeterminato, ovvero al mantenimento in servizio del lavoratore a seguito dell’acquisizione della qualifica conseguita mediante le prove di idoneità al termine del rapporto di apprendistato quando il datore di lavoro non abbia esercitato il preavviso ex art. 2118 c.c.