Il decreto del Ministero Lavoro 27 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 scorso, dispone la modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n.68-99. Il decreto risponde nell’ottica delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 800/2008 della Commissione edefinisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
In base all’articolo 2 il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) della legge n. 68/1999, nell’anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 13.
Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto. Non solo, sempre per ciascuna richiesta di contributo, ritenuta ammissibile connessi al lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b) e ai sensi dell’art. 13 della legge n. 68/1999 o connessi al lavoratore, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, assegnano un punteggio come di seguito indicato, ovvero punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro e punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro.
Le regioni e le province autonome determinano l’entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli articoli 12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano nell’ambito di tre annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione e relativamente agli incentivi di cui alla lettera d) del citato art. 13, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro.
Ricordiamo che l’erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.