Il prossimo 31 marzo 2012 scade il termine entro cui effettuare la comunicazione del lavoro notturno svolto nel 2011 per via della nuova disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo D. Lgs. 67/2011, secondo cui i datori di lavoro devono annualmente comunicare, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavori previsti dal decreto legislativo stesso dell’11 aprile 2011 relativo ai lavori usuranti.
Infatti, la nuova normativa prevede a carico dei datori di lavoro diverse incombenze nei confronti delle Direzioni Provinciali del Lavoro, fermo restando che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà emanare le disposizioni attuative.
L’articolo 5 della precedente disposizione stabilisce che il datore di lavoro comunica alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto in esame.
Ai soli fini del decreto legislativo in questione, i lavoratori notturni sono ripartiti nelle due diverse categorie:
- lavoratori a turni, intesi come quelli il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno, ossia nel periodo comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno, non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino , per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo