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La casa di abitazione non determina reddito imponibile

 Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza del 5 aprile 2012 n. 5479; infatti, la Suprema Corte precisa che, in fatto di assistenza e previdenza, per usufruire dei contributi pubblici per prestazioni assistenziali, quale una pensione di inabilità, al fine di determinare i requisito di reddito, non si deve computare la casa di abitazione.

Il fatto nasce con sentenza del 12 febbraio 2008 quando il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da S.C., accertata l’esistenza di invalidità nella misura del 100% e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d’inabilità civile con decorrenza dal 1°.08.2006, con condanna dell’INPS all’erogazione delle relative prestazioni.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 59 del 2010, che ha rigettato il gravame dell’lNPS ribadendo l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, ed in particolare ritenendo, contrariamente all’assunto dall’ente previdenziale, che ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in questione il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile.

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la questione, ha espresso giudizio negativo delle posizioni espresse dal nostro Istituto previdenziale; infatti, per l’Inps e per la specifica normativa in materia il reddito della casa di abitazione, nell’ipotesi derogazione della pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, va computato nel reddito che influisce su diritto alla predetta prestazione. L’INPS aggiunge che quando nelle norme sull’invalidità civile si parla di “redditi assoggettabili” (oltre che di redditi esenti), si esprime un concetto più ampio di quello di “redditi assoggettati” cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della tassazione.

Per la Corte di Cassazione le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessanta-cinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

In base alle considerazioni della Corte di cassazione non trovano applicabilità la normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione-ai fini della concessione di quest’ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione.

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