È stato presentato l’l’opuscolo informativo “Patologie oncologiche e invalidanti – Quello che è importante sapere per le lavoratrici e i lavoratori”. La pubblicazione, redatta dal Tavolo di coordinamento nazionale costituito dalla Consigliera Nazionale di Parità, dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL e dalle Associazioni di Volontariato FAVO, AIMaC e KOMEN ITALIA, fornisce con semplicità e chiarezza alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti le principali informazioni sui propri diritti e quelli dei propri familiari: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, le tutele legate ai contratti collettivi, i passi da fare per la domanda di invalidità civile.
Sono già 15 mila le copie che, grazie alla rete dei partner, saranno distribuite nei luoghi di lavoro e nelle strutture socio-sanitarie. A questo proposito il Ministro del Lavoro Elsa Fornero osserva
E’ importantissimo che la patologia non discrimini sul lavoro. L’obiettivo è che l’opuscolo arrivi a tutti i lavoratori e aiuti i malati a sentirsi meno soli
La Consigliera per le Pari Opportunità Servidori ha sottolineato che
Ci piacerebbe che una copia dell’opuscolo fosse distribuita insieme al contratto di lavoro e che fosse reperibile in tutte le sedi dove i lavoratori cercano informazioni: patronati, associazioni sindacati
La pubblicazione del Ministero presenta diversi esempi e mostra le differenti possibilità che potrebbe usufruire il lavoratore; infatti, se sei una/un lavoratrice/lavoratore affetta/o da patologia oncologica hai diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale (art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. 61/2000) qualora per te residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita.
Non solo, quando lo stato di salute lo renderà possibile chiedere di trasformare nuovamente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le esigenze della/del lavoratrice/tore e dell’azienda si incontrano nel concordare le migliori modalità di svolgimento dell’orario ridotto, ma anche il diritto, ove possibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio con il consenso per il trasferimento in un’altra sede (art. 33, comma 6, L. 104/1992).
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