La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 0005396 del 18 aprile 2012, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012. In particolare, la nota ministeriale riprende la nota del 13 marzo 2012, prot. 3615, con le precisazioni circa la fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge n. 68/1999 per il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province.
Nella comunicazione il datore di lavoro dovrà indicare in caso di Cassa Integrazione straordinaria (per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale e procedure concorsuali) gli estremi del provvedimento, ossia numero, data, amministrazione che lo ha rilasciato, la durata del trattamento, la durata del programma, la durata delle procedure, la data dell’accordo sindacale, la percentuale dell’attività lavorativa ridotta/sospesa per il singolo ambito provinciale.
Per la cassa integrazione in deroga occorre indicare il numero, data, amministrazione che lo ha rilasciato, la durata del trattamento, la durata del programma (articolo 1 legge 223/91), la data dell’accordo sindacale, la percentuale dell’attività lavorativa ridotta/sospesa per il singolo ambito provinciale.
Stesso discorso per il contratto di solidarietà, articolo 1 legge 863/84 e articolo 5 della legge 236/93, per il fondo di solidarietà, per mobilità e per la mobilità in deroga.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e per il fondo di solidarietà, mobilità e mobilità in deroga deve essere presentata la copia della comunicazione preventiva alle rappresentante sindacali.
Nell’oggetto della domanda deve essere chiaramente indicato se trattasi di comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 333/2000 o domanda di sospensione temporanea degli obblighi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DPR 10 ottobre n. 333. Per la sola domanda di sospensione temporanea degli obblighi di assunzione è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo per un importo pari a 14.62 euro.
► Indicazioni operative Inps sulla gestione amministrativa del verbale unico
► Legge di Stabilità 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale