Nel disegno di legge presentato dal Governo Monti in materia di “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” disciplina l’apprendimento permanente. In particolare, il riferimento si trova agli articoli 66-69, il testo prevede l’introduzione alcune norme necessarie per la costruzione di un sistema nazionale per l’apprendimento permanente.
Il testo definisce l’apprendimento permanente nelle sue dimensioni – formale, non formale e informale – e in tutte le sue prospettive (personali, civiche, sociali e occupazionali) e afferma chiaramente l’esigenza di riconoscere e valorizzare le conoscenze e le competenze comunque acquisite nel lavoro e nella vita.
Come ha osservato la CGIL, nell’individuazione dei soggetti che concorrono ai percorsi per l’apprendimento formale – finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta – sono inserite anche le parti sociali in riferimento a percorsi di formazione continua e di apprendistato realizzati anche utilizzando i Fondi Interprofessionali.
Rilevante anche il riconoscimento delle imprese come soggetti dell’offerta formativa non formale a condizione che rispondano a determinati requisiti di capacità formativa e siano accreditate per la validazione e la certificazione delle competenze.
Un decreto legislativo, da adottare entro sei mesi dall’approvazione della legge, fisserà le norme generali per la validazione degli apprendimenti non formali e informali e per la certificazione delle competenze. Il decreto rappresenta un punto importante per la diffusione dell’apprendimento permanente e per la motivazione degli adulti a partecipare alla formazione e a riprendere i percorsi di istruzione. Importante anche l’effetto contrattuale per la valorizzazione della formazione e delle competenze comunque acquisite ai fini retributivi, negli inquadramenti e nei percorsi di carriera, oltre alla funzione decisiva svolta dalla certificazione nelle transizioni lavorative.
Grazie a questo decreto saranno definite procedure e criteri di validazione degli apprendimenti, standard nazionali e procedure di certificazione delle competenze in modo da garantire la spendibilità delle competenze certificate su tutto il territorio nazionale, nell’Unione Europea e nei percorsi di istruzione.
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