L’Inps, con il suo messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, informa che dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012 potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente sia tramite i flussi XML – le domande utili a richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010.
L’applicazione è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps. In base al contenuto del messaggio, i soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono indicati nel paragrafo 9 della circolare 51 del 30 marzo 2012.
Non solo, il nostro Istituto previdenziale ha anche precisato che il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010, nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali.
L’Inps informa che, nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante e ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro.
Il nostro istituto previdenziale precisa, inoltre, che nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – senza l’estinzione del soggetto cedente – sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto.
Per ultimo, le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali.
► Lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello
► Come ottenere lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello