L’Inps, attraverso la sua circolare n. 61 del 7 maggio 2012, informa che per effetto di quanto previsto dalla legge 14/2012, la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con il riconoscimento del beneficio previsto in caso di lavoro svolto con esposizione all’amianto è applicata alle pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal primo aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
Tale previsione normativa è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’Inail della certificazione di esposizione all’amianto.
La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. In questo modo, secondo quanto riportato dalla circolare dell’istituto previdenziale, deriva che per le pensioni sospeseo revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.
Si ricorda che la salvaguardia del diritto a pensione non si applica, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, qualora venga accertato che i benefici pensionistici di cui trattasi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
Per effetto di quanto riportato dall’Inps e alla luce di quanto sopra, il nostro istituto previdenziale ha invitato le proprie sedi a voler segnalare ai competenti Uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici in esame con riferimento ai quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. o sentenze di primo grado o di appello, ovvero, pendano giudizi in primo grado o in appello.
► Cassazione, l’accredito figurativo per i lavoratori dell’amianto
â–º In arrivo la certificazione del diritto alla pensione