Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.
In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.
Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.
Anche le lavoratrici a progetto o parasubordinate possono richiedere il congedo di maternità, se adottano oppure hanno in affidamento un bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia più di sei anni: possono usufruirne durante i primi tre mesi successivi all’inserimento del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia.
La lavoratrice parasubordinata, che adotta oppure ha un bambino in affidamento internazionale, ha diritto all’indennità per i 3 mesi successivi all’inserimento del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia fino al compimento della maggiore età e anche se il minore è in affidamento preadottivo.
Importante segnalare che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, in base all’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per 180 giorni, a meno che il contratto individuale non preveda disposizioni più favorevoli.
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Per aver diritto alla tutela della maternità i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno l’obbligo di versare i contributi maggiorati dello 0,50 per cento ma attualmente dello 0,72% dal 7.11.2007, per l’aliquota aggiuntiva dello 0,22 e, inoltre, non dovranno essere pensionati né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nell’indennità di maternità è compresa qualunque indennità per malattia. Quindi, in caso di ricovero ospedaliero per motivi non connessi alla gravidanza, l’indennità di malattia, durante il periodo di maternità indennizzabile, spetta solo se la degenza ospedaliera non è compresa nelle disposizioni per la maternità.