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Precisazioni sul lavoro notturno dal Ministero del Lavoro

 Arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una precisazioni sul lavoro notturno in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; infatti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l’effettuazione della comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate e che la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

La Direzione precisa che, in entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

â–º Prorogata la comunicazione lavoro usurante notturno

Ricordiamo che con la circolare n. 15 del 2011, il Ministero del Lavoro aveva  già prorogato al 31 maggio 2012, di intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, la comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011, dell’esecuzione di lavoro notturno così come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

► Il lavoro notturno e la disabilità

Secondo il D.L. 11 agosto 1993, n. 374 i lavori usuranti sono quelli per cui è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee. Per queste mansioni è previsto un anticipo del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a un massimo di cinque anni, e una riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione in queste attività, fino a un massimo di quattro anni.

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