Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di esaminare in che modo sia possibile usufruire dell’iscrizione nelle liste di mobilità per l’ottenimento dell’indennità e favorire il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. Cerchiamo oggi di concludere questo macro argomento parlando della cancellazione dalle liste di mobilità e della conseguente cessazione dell’indennità.
L’indennità di mobilità cessa infatti con decorrenza dalla data di cancellazione. Quest’ultima procedura viene attivata in una lunga serie di ipotesi: la più frequente è senza dubbio quella relativa alla fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità. Altra fattispecie discretamente frequente è quella dell’assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che però non supera il periodo di prova, viene reiscritto d’ufficio nelle liste di mobilità per un massimo di due volte).
Ancora, si ottiene la cancellazione dalle liste di mobilità, e conseguente perdita dell’indennità, in caso di inizio di attività autonoma (che dia o meno diritto a percepire l’indennità di mobilità in un’unica soluzione), o nel caso della mancata comunicazione – o della comunicazione oltre i termini di legge – dell’avviamento al lavoro a tempo determinato o parziale. La comunicazione si ritiene valida, ricordiamo, se effettuata dal lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o nei termini previsti per l’invio telematico da parte del datore di lavoro.
► PROCEDURA DI MOBILITA’ IN DEROGA
Altre fattispecie sono infine relative al pensionamento del lavoratore, all’espatrio in cerca di occupazione, al rifiuto di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità, al rifiuto di aderire ad un’offerta formativa o di riqualificazione, al rifiuto di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, al rifiuto di essere avviato a un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.