Ok del Senato ai requisiti che fanno scattare l’obbligo di assunzione: in base all’articolo 9 della Riforma del Lavoro il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore se ne esistono i presupposti.
Ovvero se la collaborazione dura più di 8 mesi nell’arco temporale di un anno; se il reddito da collaborazione costituisce più dell’80% del reddito del collaboratore nello stesso anno; se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso la sede del datore di lavoro. In tal caso le prestazioni lavorative dei titolari di Partita Iva saranno considerate *collaborazioni coordinate e continuative.
Per quanto riguarda i contributi per la collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che gli oneri contributivi che derivano dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, saranno per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui sia obbligato per legge al pagamento dei contributi, potrà rivalersi sul datore di lavoro.
Viene a decadere l’obbligo di assunzione nel caso che
*il titolare di Partita Iva svolga prestazioni di lavoro che richiedano un elevato standard di competenze tecniche, acquisite attraverso idonei percorsi di formazione, oppure capacità tecnico-pratiche acquisite mediante un concreto esercizio di attività;
*nel caso che il titolare di Partita Iva abbia un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro.