È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo per l’anno 2011; in effetti, il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Direttoriale del 27 marzo con il quale si autorizza un contributo di importo complessivo di 2.300.000 Euro a favore di progetti sperimentali di volontariato finanziati dal Fondo per il volontariato ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera d), della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
Infatti, l’Ufficio Centrale di Bilancio ha restituito in data 21 maggio 2012 (registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2012 – Reg. 6 – foglio 258) il decreto direttoriale del 27 marzo 2012 concernente la graduatoria dei progetti sperimentali di volontariato, approvata dall’Osservatorio nazionale per il volontariato nella seduta del 19 marzo 2012.
In particolare, risultano ammessi a contributo n. 67 progetti sperimentali, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria approvata dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato il 19 marzo 2012 che costituisce parte integrante del citato decreto.
A questo proposito, le Organizzazioni di volontariato ammesse a contribuito riceveranno via e-mail e/o tramite il sistema della piattaforma direttiva266 una comunicazione formale dell’esito positivo della valutazione e dovranno procedere, entro il termine di 35 giorni, ad inviare alla Divisione III Volontariato la documentazione indicata nella Sezione G) della Direttiva del 19 agosto 2011.
Non solo, le organizzazioni di volontariato non ammesse a contributo riceveranno, analogamente, una comunicazione formale degli esiti della graduatoria, con le relative motivazioni.
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Ricordiamo che risulta autorizzato il contributo, per l’importo complessivo di due milioni e 300mila euro, a favore di 67 organizzazioni di volontariato, secondo la ripartizione evidenziata nell’allegato prospetto che contribuisce, tra l’altro, parte integrante del decreto direttoriale.
Pare opportuno fare presente che per attività di volontariato si deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse e che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.