In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.
Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.
In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che
“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.
Detraibilità parziale per i portatori di handicap
In riferimento all’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR, sono detraibili ai fini IRPEF le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi ”di grave e permanente invalidità o menomazione”, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 92 n. 104, ovvero dai portatori di handicap. La norma si applica, quindi, per coloro che vivono una situazione di handicap, situazione che tuttavia deve essere riconosciuta dalle competenti Commissioni mediche, secondo la disciplina dettata dalla L. 104/92.
Quindi, in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è detraibile l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, chiaramente separate da quelle relative al vitto e all’alloggio. Per poter fruire della detrazione le spese mediche e paramediche di assistenza specifica devono essere indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.