Il nostro Istituto previdenziale ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di obbligo contributivo per le imprese iscritte all’Albo provinciale artigiane, ai sensi della legge n. 463/59, attraverso la circolare n. 80 del 8 giugno 2012.
L’Inps ribadisce l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. L’Inps, infatti, conferma che per avviare un’impresa artigiana serve una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana. Questa dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.
Non solo, dalla stessa data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza; infatti, la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.
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In base alle disposizioni, l’Inps ricorda che qualora, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, l’ente accertatore deve comunicare all’ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto all’albo provinciale delle imprese artigiane.
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Questa comunicazione comporterà l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatti salvi gli accertamenti e controlli che potranno essere effettuati in base alle procedure, alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l’atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti.
Il nostro istituto previdenziale ribadisce, anche, che la norma pone l’accento sull’effettivo esercizio dell’attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento: ove sussista tale elemento fattuale, l’interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, a nulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico–professionali.