L’Inps, attraverso il messaggio n. 9869 dello scorso 12 giugno, intende fornire alcuni chiarimenti in materia di rimborsi e prescrizione di contributi indebiti. Infatti, già diversi sedi territoriali hanno ricevuto richieste di chiarimento in merito tanto che la sede centrale ha deciso di uniformare la sua posizione a riguardo.
A questo proposito, l’Inps precisa che l’articolo 2934 del codice civile offre un criterio per inquadrare la portata della prescrizione, il cui avvento estingue i diritti non esercitati per il tempo della loro sopravvivenza. Non solo, lo stesso articolo precisa che la legge fissa il tempo di esercizio del diritto e, quindi, per converso, i termini di prescrizione.
L’Istituto previdenziale ricorda, poi, che in materia di contributi i termini prescrizionali sono stati fissati in cinque anni per tutte le assicurazioni. Poiché la prescrizione è rinunciabile soltanto da parte di chi può validamente disporre del diritto, in materia di assicurazione previdenziale la prescrizione è sempre applicabile in modo rigoroso. Per questa ragione, l’INPS non può né richiedere né accettare contributi per i quali si siano compiuti i termini di prescrizione: la prescrizione può essere interrotta con atto formale di parte (dell’Istituto o del debitore).
► Indicazioni dell’Inps in materia di minimali retributivi
Il principio è quello di agevole applicazione nel caso di recupero contributivo o, comunque, di contributi non versati: quando sia decorso il termine di prescrizione quinquennale essi non potranno essere addebitati, né si potrà accettarne il versamento, anche quando sollecitato da chi lo aveva omesso. Per il recupero di contributi prescritti, purché validamente accertabili, dovrà essere attivata, ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore (in sua sostituzione) la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.
► La prescrizione dei contributi previdenziali, informativa Inps
Diversa e più articolata si presenta la situazione per quanto riguarda il caso di contribuzione indebitamente versata perché esistono norme speciali che reggono anche l’istituto della prescrizione.
Per quanto attiene alla contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti, l’art. 8 del DPR n. 818/1957 stabilisce che i contributi indebitamente versati in un periodo che precede di oltre cinque anni il momento dell’accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare. Tale norma si applica anche alla contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti dell’agricoltura. Essa, invece, non è applicabile per la contribuzione dovuta ai Fondi speciali sostitutivi dell’AGO.
Pertanto, qualora sia accertato il versamento di contribuzione indebita relativa a lavoratori dipendenti, ne dovrà essere disposto il rimborso, senza interessi, limitatamente a quella relativa al quinquennio non prescritto, restando acquisita – e produttiva di prestazione – quella precedente.