Il ministero dell’Interno con la circolare n.400/c/ del 2 aprile 2012, che richiama il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2011 contenente istruzioni per il versamento del contributo di rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari, pone in evidenza alcuni chiarimenti sui permessi di soggiorno.
Per quanto attiene all’emissione del duplicato del permesso di soggiorno, è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l’emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia “a rigoroso rendiconto”.
Atteso quanto precede gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta di “duplicato” del titolo di soggiorno.
Tuttavia, essendo l’ammontare dell’importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell’orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente il “duplicato” è tenuto a corrispondere l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato.
► Permesso di soggiorno e la responsabilità del datore di lavoro
Riguardo al permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che, nell’elencare all’art. 3 i casi di esenzione, la legge ha stabilito un’eccezione alla regola generale che impone agli stranieri richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il versamento del contributo, affermando che tali casi di esenzione assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo.
Per questa ragione il predetto Dicastero ritiene che agli stranieri familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria non si applica il beneficio del riconoscimento dell’esenzione, dovendosi accertare il versamento del contributo.
► Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno
Passando alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno, il Ministero dell’Economia e Finanze ha prospettato analoghe considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio reso dall’amministrazione su richiesta del cittadino straniero. In proposito, è stato richiamato l’art. 5, comma 2-ter del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale il contributo è dovuto per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo che lo stesso è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione all’attività istruttoria espletata.
Sulla scorta di quanto precede, pertanto allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, che saranno incamerate dall’amministrazione.