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Lavoratrici precarie, diritto all’assegno di maternità dello Stato

 Le lavoratrici precarie, disoccupate oppure occupate saltuariamente, in caso di nascita di un figlio oppure in caso di adozione o affidamento di minore, hanno diritto ad un assegno di maternità dello Stato ma erogato dall’Inps in misura fissa annuale. Tuttavia i requisiti contributivi sono diversi da quelli previsti per l’indennità di maternità.

Nello specifico, cosa è l’assegno di maternità dello Stato: è un assegno al quale ha diritto la madre lavoratrice precaria o disoccupata in caso di nascita di un figlio oppure di adozione o affidamento preadottivo di un minore che non abbia più di 6 anni o fino a 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale. L’assegno di maternità dello Stato non va confuso con l’assegno sociale dei Comuni: è integrativo e spetta in genere alle lavoratrici dipendenti, a progetto o parasubordinate o alle lavoratrici autonome, naturalmente dopo presentazione della relativa domanda.

Precisiamo, quindi, che l’assegno di maternità dello Stato è una prestazione assistenziale a carico dello Stato, ma viene erogata dall’Inps a sostegno delle lavoratrici disoccupate o precarie, che abbiano però un’anzianità contributiva idonea a esercitare il diritto all’assegno come lavoratrici precarie. Ribadiamo che l’assegno di maternità dello Stato è integrativo: è diverso, quindi, dall’assegno sociale dei Comuni che non ha contributi assicurativi.

L’Inps, mediante una circolare, provvede a comunicare ogni anno la misura dell’assegno che viene erogato in un’unica soluzione. Nel 2012 l’importo è di 1.999,45 euro, mentre nel 2011 era di 1946,88 euro. L’assegno viene pagato per ogni figlio. Pertanto, in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei bambini nati o in adozione oppure in affidamento.

NOTA
L’assegno di maternità dello Stato spetta in misura intera, se la madre non riceve nessuna indennità di maternità o altra tutela economica per maternità; per differenza nel caso in cui la madre è supportata da un’indennità di maternità o da altro sostegno economico per maternità di importo inferiore all’importo dell’assegno.

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