La materia è stata rivista dal nuovo Testo Unico sull’apprendistato, ossia dal decreto legislativo n. 167/2011. Infatti, all’articolo 4 intitolato come Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al comma 5 si fa riferimento in modo specifico al contratto di apprendistato svolto in modo stagionale.
Il comma 5 introduce almeno tre elementi: il datore di lavoro deve svolgere la sua attività su cicli stagionali, la materia è definita attraverso la contrattazione collettiva svolta dalle associazione dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei prestatori di lavoro e, infine, questo particolare forma di apprendistato può essere svolto anche a tempo determinato.
Questo ultimo punto pone in evidenza un aspetto non trascurabile; in effetti, se da una parte il contratto di apprendistato è di tipo indeterminato finalizzato all’acquisizione del prestatore di lavoro di determinate professionalità, dall’altra parte abbiamo ufficialmente riconosciuto una situazione anomala, o almeno solo sulla carta, riconoscendo una sostanziale precarietà del rapporto di lavoro.
► L’apprendistato stagionale, una interessante opportunità
A questo riguardo, già in passato il Ministero del lavoro si è trovato a chiarire alcuni dubbi in fatto di apprendistato professionalizzante nelle attività a carattere stagionale secondo il disposto dell’articolo 9 del decreto legislativo 124/2004.
Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già allora, pur riconoscendo il valore della formazione e dell’acquisizione della professionalità, non ritenne applicabile il contratto de quo per le assunzioni per le attività a carattere stagionale che, lo ricordiamo, prevedeva, per gli effetti dell’articolo 49 e comma 3, una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei.
► Sul contratto di apprendistato il parere della Fondazione studi della CDL
Anche nell’attuale Testo Unico il legislatore ha ritenuto di conciliare la natura particolare del lavoro o del datore di lavoro, ossia di breve durata e basato su cicli stagionali, con l’esigenza del lavoratore: un periodo minimo di appredistato poco si concilia con il ciclo stagionale o la breve durata del lavoro, ecco perché si ha l’esigenza di spalmare il periodo totale su più anni o, se si preferisce, di proporzionare il contenuto formativo alla durata dei contratti di lavoro. In questo contesto si riconosce, nella sostanza, un rapporto di lavoro a tempo determinato in una cornice indeterminata.
A questo riguardo può essere interessante, al fine di identificare le lavorazioni che si esauriscono in una stagione, riferirsi al D.P.R. n. 1525/1963.