Nelle ipotesi di formulazione del piano formativo individuale il placet sindacale non è obbligatorio, ma è indicato come fortemente consigliabile. In altri termini, rispondendo a un interpello in materia, il ministero del lavoro ha ricordato come non vi sia obbligo di sottoporre a parere di conformità dell’ente bilaterale il piano formativo individuale per la stipulazione del nuovo contratto di apprendistato, ma l’intervento sindacale sarebbe comunque opportuno.
A spiegarlo è ancora lo stesso ministero, che ricorda come le ispezioni riguarderanno prioritariamente i contratti con piano formativo individuale privi di tale parere, e perché le modifiche e le integrazioni della contrattazione collettiva sono elementi che gli ispettori sono tenuti a recepire nel provvedimento di disposizione a carico del datore di lavoro.
Trova così risposta la richiesta esplicita di chiarimenti formulata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, che aveva domandato se sia o meno il parere obbligatorio di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva sul piano formativo individuale, se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere, e se sia o meno possibile recedere dal rapporto di apprendistato nel caso in cui l’apprendista si trovi nell’ipotesi di matrimonio o maternità, o nel caso di assenza temporanea per malattia, infortunio, congedo, ecc.
Per quanto riguarda quest’ultimo quesito, il ministero afferma che non si può recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi di periodi di assenza temporanea per una delle cause tutelate dall’ordinamento generale (appunto, malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.). In altri termini, il licenziamento effettuato sulla base di tali cause sarebbe nullo. Anche per gli apprendisti, infatti, valgono le norme limitatrici del licenziamento in caso di malattia e infortunio: ciò non toglie, sottolinea il ministero, che il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso.