La società a responsabilità limitata semplificata (ssrl, società semplificata), annunciata come uno dei principali strumenti in grado di incentivare l’avvio di forme giuridiche societarie da parte dei più giovani, si è trasformata gradualmente in una leva scarsamente significativa per i suoi fini originari. Il perché sta tutto nelle novità dell’ultima ora, in grado di creare un vero e proprio scoraggiamento nei confronti di chi riteneva che la ssrl potesse essere un buon punto di partenza nei confronti delle nuove attività imprenditoriali.
Cerchiamo allora di comprendere quali sono le novità di questa nuova forma societaria. Innanzitutto, saranno ammessi all’assemblea anche i soci (persone fisiche) con età anagrafica anche superiore ai 35 anni: pertanto, sparisce la destinazione preferenziale di questa nuova forma societaria alla sola clientela più giovane.
Per quanto concerne i costi costitutivi, abbiamo già visto che la nuova società non sarà esattamente low-cost. L’esenzione dal bollo riguarda infatti solo i soci al di sotto dei 35 anni, mentre ritorna dovuto, per tutti, il pagamento delle spese di segreteria presso la Camera di Commercio. Per gli over 35 viene invece previsto un rimborso spese generali del notaio, oneri che tuttavia non potranno superare un tetto da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le ssrl dovranno inoltre adottare uno statuto standard, che dovrà ancora essere emanato dal Ministero della giustizia con atto non regolamentare (e non con regolamento interministeriale). Eventuali clausole, integrative o modificative, dello statuto standard, potranno essere considerate nulle. Le clausole non in linea con lo statuto verranno sostituite “d’ufficio”.
Particolarmente disincentivante, ai nostri occhi, è la “capitalizzazione obbligatoria”: in altri termini, una quota del 25% degli utili netti risultati dal bilancio approvato annualmente sarà imputata a riserva indisponibile, sino a che questa – unitamente al capitale – non raggiunga i 10 mila euro.