L’argomento è abbastanza spinoso perché diventa importante capire quando le indennità di tipo risarcitorie imposte al datore di lavoro dal giudice sono o meno tassate.
Per prima cosa occorre ricordare che in questo caso sono intervenute diverse decisioni della Corte di Cassazione che, a più riprese, hanno osservato e ribadito che le indennità dovute dal datore di lavoro a favore del lavoratore suo dipendente in ambito del licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa, è assoggettata a tassazione.
In effetti, in base all’ordinanza n. 1349 del 25 gennaio 2010 della Corte di Cassazione Sezione lavoro, l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’articolo 18 della legge 300 o Statuto dei lavoratori, deve ritenersi erogazione di tipo reddituale soggetta a ritenuta fiscale inquadrata nella tassazione separata.
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce quello in precedenza affermato con la sentenza n. 3582/2003 dove, in genere, qualsiasi indennità di tipo risarcitoria, dal licenziamento ingiustificato o per il recesso per giusta causa, sono sottoposte a questa tassazione; infatti, ricadono in questa fattispecie tutte le indennità di tipo risarcitorie, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ma non quelle sono in dirwetta conseguenza per i danni di invalidità permanenti o di morte.
Non solo, per inciso è anche dello stesso avviso la sentenza n. 18369 sempre della stessa Corte di Cassazione che attribuisce al lavoratore la responsabilità di dimostrare che l’indennità si riferisce al risarcimento puro.
Come per qualsiasi controversie, al contribuente rimane l’obbligo probatorio per considerare l’indennità percepita come risarcimento puro e non derivante da caratteristiche risarcitorie. In base al dettato imposto dall’articolo 6, comma 2, del Tuir,
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti